sanificazione ambienti
Sanificazione Ambienti

La sanificazione è una sfida cruciale per le Aziende. L’attuale normativa prevede l’obbligo per tutte le aziende di garantire adeguati livelli di sanificazione in tutti gli ambienti aziendali per la sicurezza dei lavoratori. Una sanificazione efficace e regolare riduce significativamente la quantità di batteri, virus, muffe o funghi. Il livello di sicurezza è aumentato e l’azione di prevenzione riduce le possibili assenze per malattia dei lavoratori.

Le apparecchiature per la sanificazione e disinfezione di OSB GROUP utilizzano una o più turbine riscaldanti e ionizzanti che nebulizzano il liquido disinfettante dopo che viene trasformato in nebbia estremamente secca. Questa nebbia senza umidità garantisce una saturazione rapida e perfettamente uniforme in ogni centimetro cubo dei locali da sanificare. Grazie alle nano particelle e alla particolare composizione del disinfettante il nostro sistema satura il doppio rispetto agli altri sistemi tradizionali, con un eccezionale concentrazione, una grande velocità ed una maggiore durata. In base alle esigenze, proponiamo soluzioni diverse in grado di soddisfare a pieno ogni necessità.

Le apparecchiature per la sanificazione e disinfezione di OSB GROUP utilizzano principalmente disinfettanti biodegradabili a base di perossido di idrogeno. Tutti i disinfettanti impiegati per la sanificazione sono registrati come dispositivo medico in Classe I e come biocidi presso il Ministero della Salute Italiano.

OSB GROUP è regolarmente autorizzata dalla Camera di Commercio di Torino per il servizio di sanificazione all’avanguardia.

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

AIUTIAMO I NOSTRI CLIENTI A PREVENIRE I RISCHI RISOLVENDO IN ANTICIPO I PROBLEMI, FORMANDO CON COMPETENZA LE RISORSE AZIENDALI

Se l’esigenza della tua Società/Ente è di implementare il Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001, DEVI rivolgerti ad un Consulente preparato che ti possa supportare nell’analisi, studio, realizzazione ed implementazione del Modello Organizzativo più confacente alle tue esigenze, nel pieno rispetto degli aspetti giuridici e della salvaguardia dei rischi aziendali.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede severe sanzioni pecuniarie ed interdittive per l’Azienda/Ente.

Non indugiare, rivolgiti con fiducia alla OSB GROUP srls, siamo in grado di sviluppare a tuo favore la migliore consulenza tecnica e giuridica necessaria alla tutela della tua Azienda/Ente. Credici, non ti deluderemo.

La fiducia non si acquista per mezzo della forza. Neppure si ottiene con le sole dichiarazioni. La fiducia si acquista e si mantiene con gesti e fatti concreti.”

Papa Giovanni Paolo II

Il Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. 231/2001, con il quale l’Italia ha adeguato la normativa interna alle convenzioni della Comunità Europea in materia di responsabilità delle Persone Giuridiche.

Il D.Lgs. 231/2001, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha stravolto le abituali norme precedenti, introducendo nell’Ordinamento Giuridico del nostro Paese, la responsabilità degli Enti in genere, siano essi società, consorzi, cooperative, associazioni e così via, relativamente agli illeciti amministrativi in conseguenza di reati.

L’Art. 5 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che, gli Enti sono responsabili per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza sociale, direttive o amministrative degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e/o funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi ovvero da persone fisiche comunque subordinate nella loro attività alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sottoposti.

La nuova norma varata con il D.Lgs. 231/2001, aggiunge la responsabilità dell’Ente a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Corre l’obbligo di rammentare che:

  1. se il reato è stato commesso da una persona fisica ritenuta “apicale” per l’Ente, una volta provato senza inversione dell’onere della prova, l’interesse o il vantaggio, la colpa dell’Ente è presunta, con conseguente propria responsabilità, a meno che non venga fornita in modo inconfutabile la prova che: 
      1. il dirigente abbia adottato ed adeguatamente messo in atto, in anticipo rispetto alla commissione del reato, un modello di organizzazione e di gestione atto a prevenire l’instaurarsi di reati della stessa specie di quello verificatosi;
      2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello organizzativo adottato e di curare il suo aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo nominato dell’Ente, che goda di ampia autonomia e poteri di iniziativa e di controllo autonomi;
      3. i reati siano stati commessi da persone che abbiano inequivocabilmente eluso fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione;
  2. Diversamente se il reato è stato commesso da una persona fisica sottoposta, la colpa dell’Ente in base all’art. 7 del D.Lgs. 231/2001, deve essere provata dal Pubblico Ministero.

Sempre il D.Lgs 231/2001 all’Art. 1 c.3, precisa che la norma in argomento non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L’elenco dei reati che possono originare la responsabilità delle Società/Enti è aggiornato continuamente, e copre potenzialmente tutte le aree di attività dell’impresa.

Se pensi che il D.Lgs. 231/2001 non possa interessare la tua Società/Ente poiché ritieni che i reati ipotizzabili non rientrino nella casistica a te applicabile, leggi quanto riportato nella tabella sottostante. Scoprirai che così non è!

Reati Presupposti

(stralcio dei principali reati riconducibili alle attività aziendali)

NORMA LEGISLATIVA

RIFERIMENTO

TASSONOMIA DELLE IPOTESI DI REATO ex. D.Lgs 231/2001

L. 123/2007 e successive modificazioni Art. 25-septies Omicidio colposo – lesioni gravi/ gravissime commesse anche con violazione delle norme legislative sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L. 116/2009 Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
L. 62/2005 e seguenti Art. 25-sexies Abusi di mercato
D.Lgs 231/2007 Art. 25-octies Riciclaggio, ricettazione, e/o impiego di denaro o beni di provenienza illecita.
L. 262/2005 Art. 25-ter Omessa o insufficiente comunicazione del conflitto di interessi.
L. 38/2006 Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale (Reati di pedopornografia anche a mezzo internet)
L. 99/2009 Art. 25-bis Delitti contro il commercio e l’industria.
D.Lgs 121/2011 Art. 25 – undecies Reati ambientali in genere.
L. 48/2008 Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati
D.Lgs 231/2001 Art. 25 Concussione e/o corruzione
L. 61/2002 Art. 25-ter Reati societari di cui agli artt. 2623 e 2625 c.c. (Falso in prospetto – impedito controllo dei soci od occultamento dati e/o documenti inerenti il controllo dei Soci o degli Organi preposti.)
L. 228/2003 Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale
L. 116/2009 Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
D.Lgs 350/2001 Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
D.Lgs 231/2001 Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
L. 94/2009 Art. 24 –ter Delitti dì criminalità organizzata

Vogliamo porre l’attenzione del Datore di Lavoro che legge il presente contenuto, sulla circostanza “non secondaria” che con l’adozione e l’attuazione di un Modello Organizzativo conforme al D.Lgs. 231/2001, e con l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, l’Azienda/ Ente potrà sollevare il Datore di Lavoro che abbia conferito le opportune deleghe di sicurezza, dall’obbligo di vigilare sui delegati aziendali avvalendosi di una presunzione legale prevista dal Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro, rendendo di fatto queste deleghe interamente liberatorie per il datore di lavoro. Infatti, l’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, stabilisce che:

[…] Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, [ ] deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi. […]”

Protocolli D.Lgs. 231/2001

Il complesso delle regole che devono essere seguite nella redazione dei Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

  • definizione di un Codice Etico;

  • realizzazione di un Sistema Disciplinare e Sanzionatorio;

  • procedure inerenti le Aree Sensibili ed analisi dei Rischi di Reato.

  • impostazione dell’Organismo di Vigilanza.

Il nostro metodo di intervento

  • sopralluogo, pianificazione con il Cliente, sviluppo e timing (diagramma di Gantt) dell’attività;

  • analisi delle diverse fattispecie di intervento

  • Risk Assessment per la definizione e valutazione corretta delle minacce inerenti i potenziali reati, in che misura potrebbero verificarsi;e le misure per prevenirli.

  • sviluppo e definizione del Modello Organizzativo;

  • analisi e verifica del Modello Organizzativo pianificato ed eventuali correttivi;

  • Implementazione del Modello Organizzativo con Report al Management, ai soggetti apicali ed alle risorse individuate e coinvolte in azienda.